Il contagio da Covid-19, se contratto in azienda, è infortunio sul lavoro non malattia. È quanto emerge dal combinato disposto del decreto “Cura Italia” e delle ultime circolari Inail che aprono spazio a potenziali profili di responsabilità anche penale per il datore di lavoro che non abbia adottato le misure necessarie a prevenire il rischio-contagio, con reati che possono arrivare ad ottemperare anche l’omicidio colposo. Guido Sola, avvocato penalista esperto di modelli di organizzazione e gestione e risk assessment conferma il rischio penale per gli imprenditori: «In caso di un lavoratore che contraesse il covid-19 in azienda la magistratura inquirente può e deve accertare eventuali negligenze proprie del datore di lavoro prima di, eventualmente, prosciogliere lo stesso dalle accuse. Il punto è se, avendo puntualmente ottemperato a tutti gli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, all’esito delle indagini preliminari, il datore di lavoro possa essere appunto prosciolto dalle accuse».
Quali sono gli strumenti a disposizione degli imprenditori per evitare, dopo le indagini preliminari, il processo penale?
“Bisogna essere chiari: un conto è il procedimento penale – leggasi: indagini preliminari –, altro conto è il processo penale. Allorquando, in occasione di lavoro, si verifichi un infortunio in danno d’un lavoratore dipendente, è assolutamente “normale” che la magistratura inquirente “investighi” per comprendere se vi sono state o meno negligenze da parte del datore di lavoro. Altro conto è il processo penale, che s’aprirebbe unicamente all’esito delle indagini preliminari e solamente laddove il pubblico ministero, sulla base delle stesse, si convincesse della negligenza propria del datore di lavoro. Ma se, all’esito delle indagini preliminari, emergesse che negligenza propria del datore di lavoro non v’è stata, cioè, che il datore di lavoro ha puntualmente ottemperato a tutti gli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il processo penale non vi sarebbe, perché il pubblico ministero, ritenendo infondata la notizia di reato, ne chiederebbe la tempestiva archiviazione al giudice per le indagini preliminari”