Rirepndiamo un interessante articolo pubblicato sul sito di Federconsumatori e relativo alla proroga o alla sospensione delle polizze di assicurazione relative a automobili e motocicli.
Il Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), all’art. 125 dispone che la validità delle polizze RC Auto con scadenza fino al 31 luglio 2020 è prorogata di ulteriori 15 giorni (per un totale di 30 giorni). Sarà quindi possibile circolare con l’assicurazione scaduta per 30 giorni anziché per i canonici 15 giorni.
Il Decreto dilata, quindi, anche i tempi tecnici connessi alle pratiche post-sinistro per le compagnie che non prevedono il risarcimento diretto o nei casi in cui vengano coinvolti periti o medici legali.
È bene sottolineare che oggetto della proroga è solamente l’RC auto/moto (copertura obbligatoria), e non anche le eventuali garanzie quali assistenza legale, furto, incendio, atti vandalici, infortuni conducente, ecc a meno che queste non siano legate allo stesso contratto che garantisca rischio principale e rischi accessori.
Coloro che pagheranno l’assicurazione dopo la scadenza della polizza, ma comunque entro i 30 giorni previsti dal Decreto, potranno:
- rinnovare il contratto di assicurazione con la medesima compagnia: in tal caso, il pagamento della nuova annualità salderà il pregresso e la nuova polizza avrà come decorrenza la scadenza della polizza originaria;
- sottoscrivere un nuovo contratto di assicurazione con una compagnia diversa: in questo caso la nuova polizza decorrerà dal momento del pagamento. Eventuali sinistri occorsi nel periodo compreso fra la scadenza della vecchia copertura e l’attivazione della nuova sarebbero a carico della prima compagnia. Sempre che si verifichino nei 30 giorni di prolungamento ovvero dalla scadenza della vecchia copertura
Discorso differente se invece si intende sospendere per intero l’RC auto/moto. In quest’ultimo caso la sospensione deve essere prevista dal contratto di assicurazione, quindi prima di potersene avvalere è opportuno verificare il contenuto delle clausole contrattuali.
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