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Federconsumatori: ecco come ottenere la proroga o la sospensione RC auto/moto

Il Decreto “Cura Italia” dispone che la validità delle polizze con scadenza fino al 31 luglio 2020 sia prorogata di ulteriori 15 giorni. La sospensione invece deve essere prevista dal contratto di assicurazione

Lascia un commento | Tempo di lettura 162 secondi Modena - 06 Apr 2020 - 16:47

Rirepndiamo un interessante articolo pubblicato sul sito di Federconsumatori e relativo alla proroga o alla sospensione delle polizze di assicurazione relative a automobili e motocicli.

Il Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), all’art. 125 dispone che la validità delle polizze RC Auto con scadenza fino al 31 luglio 2020 è prorogata di ulteriori 15 giorni (per un totale di 30 giorni). Sarà quindi possibile circolare con l’assicurazione scaduta per 30 giorni anziché per i canonici 15 giorni.

Il Decreto dilata, quindi, anche i tempi tecnici connessi alle pratiche post-sinistro per le compagnie che non prevedono il risarcimento diretto o nei casi in cui vengano coinvolti periti o medici legali. 

È bene sottolineare che oggetto della proroga è solamente l’RC auto/moto (copertura obbligatoria), e non anche le eventuali garanzie quali assistenza legale, furto, incendio, atti vandalici, infortuni conducente, ecc a meno che queste non siano legate allo stesso contratto che garantisca rischio principale e rischi accessori.

Coloro che pagheranno l’assicurazione dopo la scadenza della polizza, ma comunque entro i 30 giorni previsti dal Decreto, potranno:

  • rinnovare il contratto di assicurazione con la medesima compagnia: in tal caso, il pagamento della nuova annualità salderà il pregresso e la nuova polizza avrà come decorrenza la scadenza della polizza originaria;                                                                                                                                                     
  • sottoscrivere un nuovo contratto di assicurazione con una compagnia diversa: in questo caso la nuova polizza decorrerà dal momento del pagamento. Eventuali sinistri occorsi nel periodo compreso fra la scadenza della vecchia copertura e l’attivazione della nuova sarebbero a carico della prima compagnia. Sempre che si verifichino nei 30 giorni di prolungamento ovvero dalla scadenza della vecchia copertura

Discorso differente se invece si intende sospendere per intero l’RC auto/moto. In quest’ultimo caso la sospensione deve essere prevista dal contratto di assicurazione, quindi prima di potersene avvalere è opportuno verificare il contenuto delle clausole contrattuali.

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